Art. 7.
(Contributi alla produzione
e allo sviluppo).

      1. L'Agenzia concede:

          a) contributi selettivi alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che non sono titolari di un conto, come definito dall'articolo 11, intestato a loro nome presso l'Agenzia. Tali contributi concorrono:

              1) alla produzione di film cinematografici di lungometraggio, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

              2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare futuri film cinematografici di lungometraggio;

          b) contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un conto, come definito all'articolo 11, intestato a loro nome presso l'Agenzia. Tali contributi concorrono:

              1) alla produzione di film cinematografici di lungometraggio;

              2) alla ideazione e allo sviluppo di materiali editoriali su cui basare futuri film cinematografici di lungometraggio;

          c) contributi complementari ad imprese di produzione cinematografica indipendenti che siano titolari di un conto, come definito all'articolo 11, a loro nome presso l'Agenzia e che abbiano esaurito la loro disponibilità sul predetto conto;

 

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          d) contributi per la promozione ad imprese di produzione cinematografica indipendenti. Tali contributi concorrono al finanziamento delle spese per la promozione all'estero delle opere cinematografiche, ivi incluse le spese per il doppiaggio o sottotitolazione delle opere stesse, come definite con decreto del direttore generale dell'Agenzia, sentita la Commissione per il cinema e l'audiovisivo.

      2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 costituiscono anticipi rimborsabili tramite compensazione sulle somme che le imprese di produzione avranno a loro disposizione sul loro conto presso l'Agenzia nell'anno successivo a quello in cui hanno beneficiato di detto anticipo, ai sensi dell'articolo 11.
      3. I contributi di cui alla lettera d) del comma 1 sono considerati sovvenzioni fino all'ammontare di una soglia determinata annualmente, sulla base delle risorse disponibili anno per anno, dal direttore generale dell'Agenzia. I contributi eccedenti tale soglia di sovvenzione costituiscono anticipazione finanziaria, da rimborsare con i primi incassi derivanti dalla utilizzazione economica in ogni sede e con ogni mezzo dell'opera cinematografica all'estero. Tali contributi sono erogati previo parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
      4. Con decreti del direttore generale dell'Agenzia, da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento, sono indicate:

          a) le modalità di calcolo, di attribuzione e di rimborso dei contributi complementari di cui al comma 1, lettera c);

          b) le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettera d);

          c) la costituzione, le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.

      5. Non possono essere destinatari di contributi di alcun tipo i film che non hanno ottenuto la nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e che per contenuti, tematiche, immagini o sequenze sono in grado di nuocere gravemente allo

 

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sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita. La presente disposizione si applica anche ai film che, pur non rientrando nella categoria di cui al periodo precedente, contengono incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.